Titolo
VI - Disposizioni complementari
6.1.
- Impianto elettrico.
L'impianto
elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n.
186 del 1° marzo 1968 e tale conformità deve essere
attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 5 marzo
1990.
L'interruttore
generale nei locali di cui al punto 4.2. deve essere installato
all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli
altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio
utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.
6.2.
- Mezzi di estinzione degli incendi.
In
ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere
installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione
degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in
deposito nei locali ove questi sono consentiti.
6.3.
- Segnaletica di sicurezza.
La
segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e
sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola
esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore
elettrico generale.
6.4.
- Esercizio e manutenzione.
Si
richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993,
n. 412 (G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993, S.O.).
Nei locali di cui al punto 4.2. è vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.