Art.
8 -
Disposizioni transitorie e finali.
Fatte
salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n.
626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione
di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente
decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie
di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b),
entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono
fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro
la data di entrata in vigore del presente decreto.
(allegato omesso)