Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.


Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali.


Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.


(allegato omesso)