Art.
2 -
Obiettivi.
Ai
fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui
all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
-
evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di
installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel
caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
-
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.