Art.
3 -
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.
All'esito
della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta
le misure finalizzate a:
a)
ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II;
b)
realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di
seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n.
547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto
legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in
sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di
cui all'allegato III;
c)
realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al
fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui
all'allegato IV;
d)
assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai
criteri di cui all'allegato V;
e)
garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo
i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).