Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998 N. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Allegato - Titolo VII - Impianti esistenti

Titolo VII - Impianti esistenti



Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. È tuttavia ammesso che:


- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2., purché non inferiore a quella risultante dalla formula:


S > 8,6 Q (locali fuori terra);


S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m.);


S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 m. al di sotto del piano di riferimento).


È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l'altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.