Titolo
VII - Impianti esistenti
Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. È tuttavia ammesso che:
-
la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto
4.1.2., purché non inferiore a quella risultante dalla
formula:
S
> 8,6 Q (locali fuori terra);
S
> 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m.);
S
> 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 m. al
di sotto del piano di riferimento).
È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l'altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.