Art.
3 -
Rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Completate
le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti
a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a
quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Entro
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando
effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale
termine può essere prorogato, per una sola volta, di
quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione
all'interessato.
Entro
quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene
rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato
di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il
nulla osta all'esercizio dell'attività.
Qualora
venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti,
il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed
alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi
provvedimenti.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti