Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 1 - Oggetto. Campo di applicazione.


Art. 1 - Oggetto. Campo di applicazione.


Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.


Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.


Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7.