Art.
8 - Disposizioni
finali.
Qualora
l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari
rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di
legge, in calce alla domanda.
Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.