Art.
7 - Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.
7.1.
Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di
larghezza non inferiore a 1,5 m. lungo i lati ove affacciano le
aperture di fabbricati perimetrali.
7.2.
Pavimenti
7.2.0.
Pendenze
Per
le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le
caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1.
Pavimentazione
Per
le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere
realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3.
Misure per lo sfollamento in caso di emergenza
Le
autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale
raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m., atte ad assicurare il
deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di
pericolo di altra natura.
7.4.
Impianti idrici antincendio
Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.