Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 GENNAIO 1998 N. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 3 - Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.


Art. 3 - Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.


3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.


3.1. Isolamento


Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.



Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.


3.2. Altezza dei piani


L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m. con un minimo di 2 m. sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 m.


3.3. Superficie specifica di parcamento


La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:


20 metri quadrati per autorimesse non sorvegliate;


10 metri quadrati per autorimesse sorvegliate e autosilo.


Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 metri cubi è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.


3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:


3.4.1. Strutture dei locali


I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.


Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.


Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.


Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosili le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.


3.5. Comunicazioni


3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.


3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendio non superiore a 32 m. a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.


Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m. a mezzo di aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.


Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.


Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80.


3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con i locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80, 83.


3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.


3.6. Sezionamenti


3.6.1. Compartimentazione.


Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella:


(omissis)


Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.


Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato, e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.


Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.


Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.


3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.


3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m. e a 5 m. nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.


3.7. Accessi


3.7.0. Ingressi


Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.


Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.


3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m. deve avere le stesse caratteristiche dell'autosilo.


3.7.2. Rampe


Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m. o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.


Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.


Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a prova di fumo.


Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m. per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m. per rampe a senso unico di marcia.


3.8. Pavimenti


3.8.0. Pendenza


I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.


3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.


3.8.2. Spandimento di liquidi


Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm.) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.


3.9. Ventilazione


3.9.0. Ventilazione naturale


Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.


Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.


3.9.1. Superficie di ventilazione


Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie - non inferiore a 0,003 m2 per m2 di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti.


Il sistema di ventilazione deve essere indipendentemente per ogni piano.


Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo “shunt”.


Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.


3.9.2. Ventilazione meccanica


Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:


Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:


- primo piano: 125;


- secondo piano: 100;


- terzo piano: 75;


- oltre il terzo piano: 50.


Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.


3.9.3. Ventilazione meccanica - Caratteristiche


La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.


Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.


L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dall'indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.


L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo “shunt” aventi sezione non inferiore a 0,2 m2 per ogni 100 m2 di superficie.


I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.


Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.


Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento dell'impianto di ventilazione.


Il sistema deve entrare in funzione quando:


a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m.;


b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.;


c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.


Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.


3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere previsto un'aerazione naturale pari ad 1 m2 ogni 200 m2 di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a 1 m. oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di 10 m. dai camini stessi.


3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza


3.10.0. Densità di affollamento


La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m2 di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m2) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m2 di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m2) per le autorimesse sorvegliate.


3.10.1. Capacità di deflusso


1) 50 per il piano terra;


2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;


3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.


3.10.2. Vie di uscita


Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie d'uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.


Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.


3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita


Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0. e 3.10.1.


3.10.4. Larghezza delle vie di uscita


La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m.).


Nel caso di due o più uscite, è consentito che un'uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.


La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.


La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.


Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.


3.10.5. Ubicazione delle uscite


Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m. o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.


3.10.6. Numero delle uscite


Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due.


Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.


Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m. il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.


3.10.7. Scale - Ascensori


Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 32 m., le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre le autorimesse situate in edifici di altezza antincendio inferiore a 32 m. sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.


3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm. oltre l'ingombro degli autoveicoli.