Art.
3 - Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove
autoveicoli.
3.0.
Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre
il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.
3.1.
Isolamento
Ai
fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici
adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È
consentito che tali strutture siano di tipo inferiore a REI 90 se
l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento
automatico.
Le
aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso
di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti
ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti
83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.2.
Altezza dei piani
L'altezza
dei piani non può essere inferiore a 2,4 m. con un minimo di 2
m. sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di
1,8 m.
3.3.
Superficie specifica di parcamento
La
superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:
20
metri quadrati per autorimesse non sorvegliate;
10
metri quadrati per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle
autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non
inferiore a 40 metri cubi è consentito l'utilizzo di
dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due
autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1.
Strutture dei locali
I
locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con
strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.
Le
strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono
essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non
inferiore a REI 180.
Le
strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività
di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86,
87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982
devono essere almeno di tipo REI 180.
Per
le autorimesse di tipo isolato e gli autosili le strutture
orizzontali e verticali non di separazione possono essere non
combustibili.
3.5.
Comunicazioni
3.5.1.
Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali
destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
3.5.2.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare con locali di attività ad altra
destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982
e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendio non
superiore a 32 m. a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120
munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m. a mezzo di aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le
autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività
attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno
RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali
destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87,
89, 90, 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Le
autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal
decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte
le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80.
3.5.3.
Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal
decreto ministeriale 30 novembre 1983 con i locali destinati ad
attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con
l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80, 83.
3.5.4.
Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6.
Sezionamenti
3.6.1.
Compartimentazione.
Le
autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in
compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella
seguente tabella:
(omissis)
Un
compartimento può essere anche costituito da più piani
di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non
superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici
massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che
la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita
da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più
basso per quelle fuori terra né che le singole superfici per
piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.
Limitatamente
alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato, e
primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici
indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di
spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto
piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette
da impianto fisso di spegnimento automatico.
Limitatamente
alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra
le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di
impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette
autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.
Le
pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate
con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare,
attraverso le pareti di suddivisione aperture di comunicazione munite
di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3.
Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli
autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m. e a 5 m.
nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7.
Accessi
3.7.0.
Ingressi
Gli
ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate
su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.
Se
l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in
corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1.
Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento
degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m.
deve avere le stesse caratteristiche dell'autosilo.
3.7.2.
Rampe
Ogni
compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a
senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m. o da
una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.
Per
le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una
sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi
compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere
serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di
marcia come sopra descritto purché le rampe siano aperte o a
prova di fumo.
Le
rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo
di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a
8,25 m. per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m. per rampe a
senso unico di marcia.
3.8.
Pavimenti
3.8.0.
Pendenza
I
pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in
collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la
separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1.
La pavimentazione deve essere realizzata con materiali
antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3.8.2.
Spandimento di liquidi
Le
soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe
di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm.) a
quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da
un compartimento all'altro.
3.9.
Ventilazione
3.9.0.
Ventilazione naturale
Le
autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale
costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e
disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria
ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un
eventuale incendio.
Al
fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture
di aerazione devono essere distribuite il più possibile
uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1.
Superficie di ventilazione
Le
aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non
inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei
casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione
meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie
- non inferiore a 0,003 m2 per m2 di pavimento - deve essere
completamente priva di serramenti.
Il
sistema di ventilazione deve essere indipendentemente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo “shunt”.
Per
le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere
realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta
con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia
di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad
1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2.
Ventilazione meccanica
Il
sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di
ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di
autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella
seguente tabella:
Numero
autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
-
primo piano: 125;
-
secondo piano: 100;
-
terzo piano: 75;
-
oltre il terzo piano: 50.
Per
le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione
naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani
aventi numero di autoveicoli superiori a 250.
3.9.3.
Ventilazione meccanica - Caratteristiche
La
portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non
inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto
deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla
contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli
superiore ad 1/3 o dall'indicazione di miscele pericolose segnalate
da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto
di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini
indipendenti per ogni piano o di tipo “shunt” aventi sezione non
inferiore a 0,2 m2 per ogni 100 m2 di superficie.
I
camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla
copertura del fabbricato.
Nelle
autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli
deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica,
per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un
controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di
rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.
Il
numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele
infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della
superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle
condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro
numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di
rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di
segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento
dell'impianto di ventilazione.
Il
sistema deve entrare in funzione quando:
a)
un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di
CO superiori a 100 p.p.m.;
b)
due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle
concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.;
c)
uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di
miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di
infiammabilità.
Per
le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è
sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4.
Negli autosilo fuori terra deve essere previsto un'aerazione naturale
pari ad 1 m2 ogni 200 m2 di volume. In quelli interrati deve, invece,
prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora
ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari
al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a 1 m. oltre la
copertura degli edifici compresi nel raggio di 10 m. dai camini
stessi.
3.10.
Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza
3.10.0.
Densità di affollamento
La
densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività
massima; ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere
mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m2 di superficie
lorda di pavimento (0,1 persone/m2) per le autorimesse non
sorvegliate e una persona per ogni 100 m2 di superficie lorda di
pavimento (0,01 persone/m2) per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1.
Capacità di deflusso
1)
50 per il piano terra;
2)
37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3)
33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2.
Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie d'uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per
le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto
grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.
3.10.3.
Dimensionamento delle vie di uscita
Le
vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo
affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0.
e 3.10.1.
3.10.4.
Larghezza delle vie di uscita
La
larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di
uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m.).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che un'uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.
La
misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più
stretto dell'uscita.
La
larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata
dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità
di deflusso.
Nel
computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli
ingressi carrabili.
3.10.5.
Ubicazione delle uscite
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m. o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.
3.10.6.
Numero delle uscite
Il
numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due.
Tali
uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per
autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di
esodo è inferiore a 30 m. il numero delle uscite può
essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso
purché sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
3.10.7.
Scale - Ascensori
Per
le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendio maggiore
di 32 m., le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo,
mentre le autorimesse situate in edifici di altezza antincendio
inferiore a 32 m. sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm. oltre l'ingombro degli autoveicoli.