Art.
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Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.
Gli
enti e i privati responsabili di attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in
stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le
altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le
cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in
particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del
personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio
e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
I
controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,
l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei
responsabili dell'attività. Tale registro deve essere
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del comando.
Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.