Prevenzione incendi
Articoli:
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 MAGGIO 1987 N. 246 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 12 APRILE 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
8. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 MARZO 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)
§ 9. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi prov
§ 10. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 SETTEMBRE 2005
§ 11. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 29 DICEMBRE 2005
Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.


Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.


Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.


I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.


Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.