Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
(Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80)

Art. 1


In relazione all'emanazione del decreto direttoriale previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 26 ottobre 2005, è disposta la pubblicazione della norma EN 81-80 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato



Contesto storico della presente norma.


Più di 3 milioni di ascensori sono oggi in uso nell'UE e nei Paesi dell'EFTA e quasi il 50% è stato installato più di 20 anni fa. Gli ascensori esistenti sono stati installati con un livello di sicurezza adeguato all'epoca. Questo livello è inferiore allo stato dell'arte odierno per quello che riguarda la sicurezza.


Nuove tecnologie e nuova aspettative sociali hanno condotto a quello che è lo stato dell'arte odierno in termini di sicurezza. Ciò ha portato, oggi, a una situazione di livelli di sicurezza diversi che hanno causato incidenti in Europa. Tuttavia, gli utenti e le persone autorizzate si aspettano un comune livello di sicurezza accettabile.


Inoltre, c'è una crescente tendenza all'aumento della durata della vita e le persone disabili si aspettano accessi e progettazione adeguata. Quindi, è particolarmente importante fornire un mezzo sicuro di trasporto verticale per i disabili o per le persone anziane non accompagnate.


Il personale di servizio fisso agli ascensori e, in molti casi, i portinai degli stabili, non sono più così comuni, quindi è importante fornire le misure di sicurezza rilevanti per il recupero di persone intrappolate.


Inoltre, il ciclo di vita di un ascensore è più lungo di quello della maggior parte degli altri sistemi di trasporto e degli impianti dell'edificio, ciò significa che il progetto di un ascensore, le sue prestazioni e la sicurezza possono rimanere indietro rispetto alle tecnologie moderne. Se gli ascensori esistenti non verranno portati allo stato dell'arte in termini di sicurezza il numero degli infortuni aumenterà (specialmente in quegli edifici ai quali ha accesso pubblico).


Con la libertà di movimento delle persone all'interno dell'UE è sempre più difficile familiarizzare con le diverse installazioni, sia per gli utenti che per le persone autorizzate.



Approccio della presente norma.


La presente norma:


- cataloga vari pericoli e situazioni pericolose, ognuno dei quali è stato analizzato secondo una valutazione del rischio;


- ha lo scopo di fornire azioni correttive che migliorino progressivamente e selettivamente, una fase dopo l'altra, la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per persone che per merci, nella direzione dello stato dell'arte rispetto alla sicurezza;


- consente che ogni ascensore venga verificato e che misure di sicurezza vengano identificate e implementate in modo graduale e selettivo la frequenza e la gravità di ogni singolo rischio;


- elenca i rischi di livello alto, medio basso e le azioni correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eliminare i rischi.


Altri progetti relativi a norme o regolamenti nazionali precedenti possono essere accettabili a condizione che abbiano un livello d sicurezza equivalente.



Uso della presente norma.


La presente norma può essere usata come linea guida per:


a) le autorità nazionali, nel determinare un proprio programma di implementazione graduale tramite un processo di filtro (vedere appendice A) in modo praticabile e ragionevole [“Ragionevole e praticabile” è definito come segue: “Nel decidere ciò che è ragionevolmente praticabile si deve valutare la gravità del rischio di infortunio comparandola alla difficoltà e al posto dell'eliminazione o riduzione di quel rischio. Se la difficoltà e i costi sono elevati e un'attenta valutazione del rischio dimostra che esso è comparativamente poco importante, può non essere necessario intervenire a qualunque costo] basandosi sul livello di rischio (per esempio estremo, alto, medio, basso) e su considerazioni sociali ed economiche;


b) i proprietari che vogliono adempiere alle proprie responsabilità secondo i regolamenti esistenti (per esempio Direttiva sull'Uso delle Attrezzature da lavoro);


c) le ditte di manutenzione e/o gli organismi di verifica per infornare i proprietari sul livello di sicurezza dai loro impianti;


d) i proprietari che vogliono aggiornare gli ascensori esistenti su base volontaria in accordo se non esiste alcun regolamento.


Nell'esecuzione di una verifica di un ascensore esistente si può usare l'appendice B) per identificarvi i pericoli e le azioni correttive espressi nella presente norma. Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa che non è coperta dalla presente norma è necessario fare una valutazione del rischio separata. Queste valutazione del rischio si dovrebbe basare sull'ISO/TS 14798 (vedere bibliografia).



1. - Scopo e campo di applicazione.


La presente norma europea fornisce delle regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti con lo scopo di aggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell'arte odierno in termini di sicurezza.


Nota: A causa di situazioni come per esempio il progetto dell'edificio, ecc., potrebbe non essere possibile in tutti i casi raggiungere lo stato dell'arte odierna della sicurezza.


La presente norma si applica a impianti permanenti di:


- ascensori elettrici, a frizione o ad argano agganciato;


- ascensori idraulici che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone o di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale.


La presente norma comprende il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e ascensori per merci (Nota nazionale - Un ascensore per merci, come definito nella UNI EN 81-1-999, è un ascensore destinato principalmente al trasporto di merci che sono generalmente accompagnate da persone) esistenti per:


a) utenti;


b) personale di ispezione e di manutenzione;


c) persone che si trovano all'esterno del vano di corsa, del locale del macchinario o del locale pulegge di rinvio (ma nelle loro immediate vicinanze);


d) qualunque persona autorizzata.


La presente norma non si applica a:


a) ascensori con sistemi di azionamento diversi da quelli definiti nella EN 81-1 oppure nella EN 81-2;


b) apparecchi di sollevamento quali paternoster, ascensori da miniera, apparecchiature di scenotecnica, apparecchiature a caricamento automatico, skips, ascensori da cantiere edile e per lavori pubblici, ascensori per navi, piattaforme per prospezione e sfruttamento del mare, apparecchiature per montaggio e manutenzione;


c) impianti con inclinazione delle guide sulla verticale maggiore di 15°;


d) sicurezza durante il trasporto, l'installazione, le riparazioni o lo smontaggio degli ascensori;


e) operazioni antincendio.


Tuttavia la presente norma può costituire un utile riferimento.



2. - Riferimenti normativi.


La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si la riferimento (compresi gli aggiornamenti).


Tutte le parti della EN 81 sono normative per quanto riguarda la sezione “Termini e definizioni”.


EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts - Electric lifts


EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts - Hydraulic lifts


prEN 81-21 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - New passenger and goods lifts in existing buildings


EN 81-23 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Remote alarm on passenger and goods passenger lifts


EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability


prEN 81-71 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Vandal resistant lifts


prEN 81-73 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Behaviour of lifts in the event of fire


EN 294:1992 Safety of machinery - Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs


EN 1070:1998 Safety of machinery - Terminology



3. - Termini e definizioni.


Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni dato nella EN 1070:1998 nella serie di norme EN 81.


I termini e le definizioni necessari in maniera specifica per la presente norma europea sono stati aggiunti di seguito.


1. persona autorizzata: Persona autorizzata dal proprietario dell'impianto a svolgere determinate attività.


2. ascensore esistente: Ascensore in servizio, a disposizione del proprietario.


4. precisione di livellazione: Massima distanza verticale tra le soglia della cabina e la soglia di piano durante il carico o lo scarico dell'ascensore.


4. precisione di fermata: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia di piano quando la cabina è arrestata al piano di destinazione del sistema di comando e le porte raggiungono la loro posizione di completa apertura.


5. proprietario dell'impianto: Persona fisica o giuridica che ha il potere di disporre dell'impianto e che ha la responsabilità del suo uso e funzionamento.



4. - Lista dei pericoli significativi.


Il presente punto contiene tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi trattati nella presente norma, identificati tramite una valutazione del rischio come significativi per gli ascensori esistenti, e che richiedono un'azione per eliminare o ridurre il rischio,


4.1 Pericoli significativi trattati dalla presente norma



Prospetto 1 - Lista dei pericoli significativi

Pericolo/situazioni pericolose

Punti corrispondenti nella presente norma

1

Presenza di materiale pericoloso

6.1.4

2

Nessuna, o limitata, accessibilità per le persona disabili

5.2.1

3

Sistema di azionamento con una cattiva precisione di livellamento o ferrata

5.2.2

4

Nessuna, o inadeguata, resistenza agli atti vandalici

5.3

5

Nessun, o inadeguato, controllo del funzionamento in caso ci incendio

5.4

6

Chiusura del vano di corsa con pareti traforate

5.5.1.1

7

Vano di corsa chiuso parzialmente con protezione troppo bassa

5.5.1.2

8

Inadeguati dispositivi di blocco delle porte di accesso al vano di corsa e alla fossa

5.5.3

9

Inadeguata superficie verticale al di sotto delle soglie della porta di piano

5.5.2

10

Contrappeso/massa di bilanciamento senza paracadute in caso di spazi accessibili al di sotto del vano di corsa

5.3.4

11

Nessuna o inadeguata separazione della via di corsa del contrappeso a della messa di bilanciamento

5.5.5

12

Nessuna o inadeguata difesa in fossa in caso di più ascensori nello stesso vano di corsa

5.5.6.1

13

Nessuna o inadeguata separazione in caso di più ascensori nello stesso vano ci corsa

5.5.6.2

14

Spazi di sicurezza insufficienti nella fossa

5.5.7

15

Accesso alla fossa non sicura

5.5.8

16

Nessuno o inadeguato dispositivo di arresto nella fossa e nella locale delle pulegge di rinvio

5.5.9

17

Nessuna o inadeguata illuminazione del vano di corsa

5.5.10

18

Mancanza del sistema di allarme nella fossa e sul tetto delle cabina

5.5.11

19

Vie di accesso inesistenti o insicure al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio

5.6.1

20

Pavimento sdruccievole nel locale del macchinario o delle pulegge di rinvio

5.6.2

21

Distanze insufficienti nel locale di macchinario

5.6.3

22

Nessuna o inadeguata protezione tra dislivelli in un locale del macchinario o delle pulegge più livelli

5.6.4

23

Inadeguata illuminazione nel locale del macchinario delle pulegge

5.6.5

24

Inadeguati dispositivi per lo spostamento delle apparecchiature

5.6.6

25

Porte di piano e porte di cabina traforata

5.7.1

26

Inadeguato progetto dei fissaggi delle porte di piano

5.7.2

27

Vetro inadeguato nelle porte

5.7.3

28

Nessuna o inadeguata protezione contro il trascinamento delle dita sulle porte scorrevoli di cabina o di piano con vetro

5.7.4

29

Nessuna o inadeguata illuminazione sulle porte di piano

5.7.5

30

Nessuno o inadeguato dispositivo di protezione sulle porte motorizzate

5.7.7

31

Dispositivo di blocco della porta di piano non sicuro

5.7.7

32

Sblocco della porta di piano senza un attrezzo

5.7.8.1

33

Protezione del vano di corsa con pareti traforate vicine ai dispositivi di blocco delle porte

5.7.8.2

34

Mancanza di dispositivi di chiusura automatica delle porte scorrevoli

5.7.9

35

Collegamento inadeguato tra le ante delle porte di piano

5.7.10

36

Inadeguata resistenza al fuoco delle porte di piano

5.7.11

37

Movimento della porta dalla cabina con la porta di piano aperta

5.7.12

38

Superficie della cabina troppo ampia rispetto alla portata

5.8.1



(omissis)