Art.
15 -
Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza.
Le
lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastre di vetro retinato,
devono essere segnate con marchio indelebile.
Nelle
porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina, le lastre
di vetro di sicurezza devono essere intelaiate completamente.
Nelle
protezioni del vano di corsa, le lastre di vetro di sicurezza devono
essere intelaiate completamente, salvo le lastre di vetro temperato
le quali possono essere fissate su almeno tre lati per mezzo di
supporti, di zanche, o simili.
Nelle
porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina, costituite
prevalentemente da lastre di vetro di sicurezza, devono essere
applicate protezioni per impedire la caduta di persone nel vano di
corsa nel caso di rottura delle lastre. In ogni caso deve essere
applicata almeno una fascia di protezione di materiale resistente, di
altezza non minore di 0,15 m. dal piano di calpestìo, e una
sbarra di protezione ad altezza di circa 0,9 m dal piano di
calpestìo.
Nelle porte dei piani e nelle porte della cabina le cerniere, le maniglie, le serrature e gli altri dispositivi non devono essere applicati alle lastre di vetro di sicurezza.