Art.
2 -
Adeguamento tecnico degli ascensori.
In
occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento,
effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità
competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del
regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto
esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli
interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per
gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.
Per
l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i
seguenti termini:
a)
entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica
periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità
alta;
b)
da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità
media;
c)
da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità
bassa.
In
caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità
delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le
prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi
ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio
dell'impianto in condizioni di sicurezza.
L'autorità
competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della
corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché
nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al
comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza
dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.
Con
successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e
competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla
disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza
unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i
criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso,
l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti
la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle
ringhiere di protezione.
Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.