Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 2 - Adeguamento tecnico degli ascensori.

Art. 2 - Adeguamento tecnico degli ascensori.


In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamento, effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80, e prescrive gli interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2.


Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento, sono prescritti i seguenti termini:


a) entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica periodica di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno priorità alta;


b) da due anni a quattro anni se i rischi accertati hanno priorità media;


c) da quattro anni a sei anni se i rischi accertati hanno priorità bassa.


In caso di particolari ed eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermo e le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza.


L'autorità competente dispone il fermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui al comma 3, nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamento.


Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione.


Restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.