Art.
7 -
Comunicazioni alle amministrazioni competenti del rilascio, diniego,
sospensione e la revoca della certificazione CEE.
Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE. Essi, trasmettono, ove richiesti, la documentazione di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.