Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 8 - Controllo di mercato e clausola di salvaguardia.

Art. 8 - Controllo di mercato e clausola di salvaguardia.


Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.


Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.


Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:


a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4;


b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.


A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.


Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.