Art.
9 -
Organismi di certificazione.
Le
procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo
6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del
comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli
altri Paesi dell'Unione europea.
Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso
dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti
stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che
rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli
altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione
conforme alle norme UNI-EN 45012.
L'autorizzazione
è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso
inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.
Le
spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del
sistema di qualità sono a totale carico dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del
mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore,
secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore
dell'ascensore.
Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli
indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità
dell'attività di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il
regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento.
Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla
Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo
8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali
organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva
modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi
autorizzati.
Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri.