Art.
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Norma di rinvio.
Alle procedure relative all'attività di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate all’autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.