Art. 6 - Accertamento delle irregolarità di cui all'art. 12 della direttiva n. 84/528/CEE.
Qualora le irregolarità di cui all'art. 12 della direttiva n. 84/528/CEE siano accertate per esemplari di attrezzatura il cui certificato CEE è stato rilasciato in altro Stato membro della Comunità europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa lo Stato medesimo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinché diffidi l'organismo autorizzato a prendere le misure previste dall'art. 12 della direttiva e, in caso di contestazione, la commissione delle Comunità europee.