Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 12 - Tensione di alimentazione.

Art. 12 - Tensione di alimentazione.


La tensione nominale dei circuiti dei motori di sollevamento e degli apparecchi elettrici del locale del macchinario deve essere non maggiore di 380 V, salvo negli impianti installati in edifici industriali nei quali la tensione deve essere non maggiore di 500 V.


La tensione nominale del circuito di illuminazione del vano di corsa e della cabina deve essere non maggiore di 220 V.


La tensione nominale degli altri circuiti collegati con gli apparecchi elettrici del vano di corsa e della cabina deve essere non maggiore di 150 V. L'eventuale riduzione a questa tensione deve essere ottenuta per mezzo di un trasformatore di isolamento.