Art.
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Pareti e porte della cabina.
Le
cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di
m. 1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le
pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le
pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture
di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le
porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Le
porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse
quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è
limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti
cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano
una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese
non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più
di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In tal
caso deve essere assicurata la stabilità del carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.