Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 6 - Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio.

Art. 6 - Locali del macchinario e delle pulegge di rinvio.


Nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni non destinate all'impianto.


I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono avere dimensioni sufficienti per permettere l'ispezione e la manutenzione agevole da tutte le parti.


L'altezza del locale del macchinario, nelle posizioni alle quali si deve accedere per la manutenzione, deve essere non minore di 2 m.


Nei montacarichi di categoria D l'altezza del locale del macchinario può essere minore di 2 m. purché vi sia un piano praticabile fisso esterno dal quale si possa fare la manutenzione agevole di tutte le parti e l'altezza tra il piano praticabile ed il soffitto sia non minore di 2 m. Nel caso che tali montacarichi abbiano portata non maggiore di 50 kg. il piano praticabile e la scala per raggiungerlo possono essere asportabili e l'altezza tra il piano praticabile ed il soffitto deve essere non minore di 1,8 m.


Dove particolari esigenze lo impongono, per le sole pulegge di rinvio sono tollerate coperture scorrevoli o ribaltabili.


Nel locale del macchinario deve essere disposto:


a) un interruttore generale a mano, di tipo protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto, salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere disposto in posizione ben accessibile. Se nello stesso locale sono installati i macchinari di più impianti, gli interruttori generali relativi devono essere contraddistinti. Nei montacarichi di categoria D, aventi portata non maggiore di 50 kg., l'interruttore generale può essere disposto fuori del locale del macchinario, in prossimità di questo. Negli ascensori di categoria A e B e nei montacarichi di categoria C installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, deve essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente accessibile, in una custodia sotto vetro;


b) un volantino cieco per la manovra a mano dell'argano, quando sia prescritta. Sull'argano deve essere indicato il senso di rotazione per far salire e far scendere la cabina ed il rapporto di riduzione dell'argano. Negli argani senza riduttore non è ammessa la manovra a mano con volantino;


c) un attrezzo ad azione manuale continua per aprire il freno dell'argano;


d) un cartello con le istruzioni per la manovra a mano dell'argano, quando sia prescritta;


e) uno schema elettrico dell'impianto, o uno schema dei circuiti di sicurezza, con le istruzioni per fare le prove di isolamento.


I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere chiusi a chiave durante il servizio. La chiave deve essere affidata al personale di custodia, o a persona incaricata.


Sulla porta di accesso dei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio deve essere applicato un cartello con l'indicazione: “Ascensore (o Montacarichi) - Vietato l'accesso agli estranei”. Un altro cartello deve indicare il nome ed il recapito del manutentore.