Art.
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Norme armonizzate di disposizioni di carattere equivalente.
Le
norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono
pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Quando
una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o
più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si
considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresì
conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza
atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di
rispondere agli stessi requisiti.
In
assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono
importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
Gli
enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la
partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme
armonizzate in materia di ascensori.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.