Art.
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Verifiche periodiche.
Il
proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono
tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria, l'Azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni
regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano ad essa tale competenza, la Direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di
certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le
valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.
Il
soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione,
il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al
competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
Le
operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le
parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto
sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle
prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il
soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore
dell'impianto le suddette operazioni.
Il
proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli
aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche
periodiche dell'impianto.
Le
amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono
provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente
articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi
ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è
trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che
dispone il fermo dell'impianto.
Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.