Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 9 - Protezione antincendio.

Art. 9 - Protezione antincendio.


Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale incombustibile, e le porte dei piani, o i portelli delle aperture di carico ed i relativi telai di battuta devono aver sufficiente resistenza al fuoco.


Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili.


Le canne fumarie adiacenti al vano di corsa o al locale del macchinario, devono essere isolate termicamente da questi.


Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m., installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m., e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi antincendio. In questi impianti il vano di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare, all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.