Art.
2 -
Organi preposti alla funzione di omologazione CEE.
La
funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi statali
competenti in materia.
Tali
organi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione ed alla
revoca della omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalità
e procedure stabilite dagli artt. 5, 6 e 7 e degli allegati I e III
della direttiva n. 84/528/CEE.
Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove nel caso, controlli presso l'azienda produttrice.