Art.
15 -
Manutenzione.
Ai
fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono
tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o
a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di
personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Il
manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di
necessità, può essere effettuata anche da personale di
custodia istruito per questo scopo.
Il
manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
a)
a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici,
idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e
delle serrature;
b)
a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c)
alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Il
manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli
ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a)
a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b)
a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c)
a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei
collegamenti con la terra;
d)
ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui
all'articolo 16.
Il
manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione
e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne
l'avvenuta, corretta, esecuzione.
Il
proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente
alle riparazioni e alle sostituzioni.
Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.