Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 8 - Illuminazione.

Art. 8 - Illuminazione.


Il vano di corsa per la cabina, quando è completamente chiuso con pareti opache, deve essere provvisto d'impianto di illuminazione.


Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di carico, devono essere provvisti d'impianto di illuminazione.


I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti d'impianto di illuminazione e di una presa per lampada portatile. L'interruttore deve essere disposto in prossimità dell'accesso, dal lato della battuta della porta.


I corridoi e le scale di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di impianto di illuminazione.