Art.
1
Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
Art.
2
Le
disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme
entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta
Ufficiale.
Art.
3
Gli
ascensori ed i montacarichi già installati prima della
pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle
prescrizioni contenute nel Capo VI. Gli Uffici di controllo dovranno,
però, accertare che essi offrano le necessarie garanzie di
agibilità e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni
necessarie per il loro esercizio.
Gli
ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la
pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore
delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme
annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del
regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n.
600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al
Capo VI delle predette norme.
Art.
4
Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili, nonché ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito di istanza documentata, con provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche.