Art.
10 -
Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di
certificazione.
Gli
organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato
tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
L'istanza
indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura
dell'organismo ed è corredata dalla documentazione utile a
completare quella già in possesso dell'amministrazione,
secondo le prescrizioni del presente regolamento.
L'amministrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.