Art.
4 - Controlli
sull'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la
certificazione CEE.
L'attività
degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE è
sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni di
cui all'art. 3, comma 2, ciascuna delle quali secondo le rispettive
competenze, in caso di constatate irregolarità, può
sospendere l'autorizzazione e dettare le prescrizioni che ritiene
opportune dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni.
Con
decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale l'autorizzazione è revocata qualora l'organismo
autorizzato non sia più in possesso dei requisiti minimi di
cui all'allegato II della direttiva n. 84/528/CEE o non si sia
adeguato alle prescrizioni imposte.
In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima della revoca dell'autorizzazione.