Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 13 - Installazioni in ambienti speciali.

Art. 13 - Installazioni in ambienti speciali.


I dispositivi meccanici installati in ambiente umido o esposto alle intemperie devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti di protezione adeguata. Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere stagni.


I dispositivi meccanici installati in ambiente corrosivo devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti di protezione adeguata. Anche le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di protezione adeguata.


Le guide della cabina e del contrappeso installate in ambiente dove esiste il pericolo di esplosioni possono essere non metalliche. Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di idonea protezione antideflagrante.


L'isolamento dei cavi delle linee installate in ambiente speciale deve essere non minore del grado 3°.