(Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
Capo
I
Art.
1 -
Ambito di applicazione.
Le
norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in
servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché
ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati
nell'allegato IV.
Rientrano
nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a
pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide.
Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di
persone;
b)
gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi
militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c)
gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d)
gli elevatori di scenotecnica;
e)
gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f)
gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente
all'accesso al posto di lavoro;
g)
i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.