Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 19 - Norme finali e transitorie.

Art. 19 - Norme finali e transitorie.


Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:


a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);


b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;


c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;


d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.1


Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.



1 Comma così modificato dall’art. 1 D.P.R. 19 ottobre 2000 n. 369 e dall’art. 1 D.P.R. 7 maggio 2002 n. 129.