(Miglioramento
della sicurezza degli impianti installati negli edifici civili
precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva
25/16/CE)
Art.
1 -
Oggetto e ambito di applicazione.
Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art. 1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato “regolamento”.
Gli ascensori
installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 sono
adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN
081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità
disciplinate dal presente decreto.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.