Art.
196 -
Difesa del vano.
Gli
spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli
ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide
difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70
centimetri.
Dette
difese devono avere un'altezza minima di m. 1,70 a partire dal piano
di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed
essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui
maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le
parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3
centimetri quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.