Art.
12 -
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio
privato.
È
soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale
rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia
autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio
dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio
pubblico di trasporto.
La
comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni
dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di
cui all'articolo 6, comma 5, lettera a),
contiene:
a)
l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b)
la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e
il tipo di azionamento;
c)
il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o
del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d)
la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
6, comma 5;
e)
l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione
dell'impianto;
f)
l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni
periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che
abbia accettato l'incarico.
L'ufficio
competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un
numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale
rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente
per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Quando
si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i),
il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte
modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate
alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di
cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
È
fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali
non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali
modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
Ferme
restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad
essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale
accertamento di responsabilità civile, nonché penale a
carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il
comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.