Art.
4 -
Libretto dell'impianto.
Il
proprietario dell'immobile è tenuto alla corretta custodia del
libretto dell'impianto di cui all'art. 16 del regolamento.
I
risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartite ai
sensi dell'art. 2 devono essere allegati al libretto di impianto.
I soggetti indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richieste; il manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento.