Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 4 - Vano di corsa.

Art. 4 - Vano di corsa.


Nel vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengano all'impianto.


Le eventuali riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 45° rispetto alla verticale.


Nel vano di corsa comune a più impianti la fossa di ciascun impianto deve essere separata dalle altre con robuste protezioni di materiale incombustibile di altezza non minore di 2 m.