Art.
4 - Vano
di corsa.
Nel
vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie, condutture o
tubazioni che non appartengano all'impianto.
Le
eventuali riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere
raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 45° rispetto
alla verticale.
Nel vano di corsa comune a più impianti la fossa di ciascun impianto deve essere separata dalle altre con robuste protezioni di materiale incombustibile di altezza non minore di 2 m.