Art.
2 -
Definizioni.
Ai
fini del presente regolamento, si intende per:
a)
ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di
cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può
entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo
interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
b)
montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a
chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si
sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è
superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose,
inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al
suo interno;
c)
installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione,
della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione
dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione
CE di conformità;
d)
commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell'Unione
europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un
componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e)
componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
f)
fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
g)
ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione
tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di
sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito
in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza
identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate,
con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti
consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È
permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione
la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h)
messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del
componente di sicurezza;
i)
modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria
manutenzione, in particolare:
1)
il cambiamento della velocità;
2)
il cambiamento della portata;
3)
il cambiamento della corsa;
4)
il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o
elettrico;
5)
la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua
intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone,
delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti
principali;
l)
norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate
dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione
europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale
delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.