Art.
2 -
Categorie.
Agli
effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo
le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:
Categoria
A - ascensori adibiti al trasporto di persone.
Categoria
B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.
Categoria
C - montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile
alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.
Categoria
D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non
accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg 25.
Categoria
E - ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto
di persone.
Un
ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto
di sole persone addette all’azienda utente.
Un
montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e
quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle
aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m. dal
piano di calpestìo, e la cabina ha una altezza libera non
maggiore di 1.20 m. oppure è provvista di ripari intermedi
fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi
liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.
La portata di un montacarichi di categoria D non può essere maggiore di 250 kg.