Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 2 - Categorie.

Art. 2 - Categorie.


Agli effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:


Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone.


Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.


Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.


Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg 25.


Categoria E - ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.


Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette all’azienda utente.


Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m. dal piano di calpestìo, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1.20 m. oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.


La portata di un montacarichi di categoria D non può essere maggiore di 250 kg.