Art.
197 -
Accessi al vano.
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m. 1,80.
Dette
porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un
centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a
3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la
distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non è
inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.