Capo II
Art.
11 -
Ambito di applicazione.
Le
disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai
montacarichi in servizio privato.
Le
disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori
e montacarichi:
a)
per miniere e per navi;
b)
aventi corsa inferiore a 2 m.;
c)
azionati a mano;
d)
che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.