Art.
4 -
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Gli
ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente
regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute previsti nell'allegato I.
Gli
ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e
accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del
presente regolamento.
Ogni
altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o
del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad
essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente
regolamento, può essere liberamente commercializzata.
La
persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della
costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi
reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di
utilizzazione dell'impianto.
I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.