Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 4 - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Art. 4 - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.


Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.


Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.


Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.


La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.


I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.