Art.
3 -
Autorizzazione al rilascio dei certificati CEE.
L'organismo
che chiede di essere autorizzato al rilascio dei certificati CEE ne
fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
L'autorizzazione
di cui al comma precedente è rilasciata con decreto dei
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale.
Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 11 e 12 e dagli allegati I e III della direttiva n. 84/528/CEE ed effettuano il controllo CEE per i prodotti da loro certificati secondo le modalità e procedure previste dagli artt. 16 e 18 della citata direttiva, adottando i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 19.