Ascensori
Articoli:
§ 2. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1963 N. 1497
Capo II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie
§ 3. - DECRETO DEL MINISTERO PER LE POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987 N. 586
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162
§ 5. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 OTTOBRE 2005
§ 6. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 GENNAIO 2006
Art. 19 - Manutenzione.

Art. 19 - Manutenzione.


Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati dall'art. 49 e deve provvedere alle manovre di emergenza.


Nel caso di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo.


Il manutentore deve provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:


a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;


b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;


c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.


Il manutentore deve provvedere, almeno una volta ogni sei mesi, negli ascensori di categoria A, B ed E e, almeno una volta all'anno, nei montacarichi di categoria C e D:


a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;


b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;


c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;


d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge.


Il manutentore deve pure promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta esecuzione.


Il proprietario deve provvedere prontamente a detta riparazione o sostituzione, mediante personale esperto.


Nel caso che il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, e deve, altresì, informare il proprietario e l'Organo di ispezione.