Art.
19 -
Manutenzione.
Il
manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi
indicati dall'art. 49 e deve provvedere alle manovre di emergenza.
Nel
caso di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere
fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo.
Il
manutentore deve provvedere, periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
a)
a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed
elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte
dei piani e delle serrature;
b)
a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c)
alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Il
manutentore deve provvedere, almeno una volta ogni sei mesi, negli
ascensori di categoria A, B ed E e, almeno una volta all'anno, nei
montacarichi di categoria C e D:
a)
a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b)
a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c)
a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l’efficienza
dei collegamenti con la terra;
d)
ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto prescritto
dalla legge.
Il
manutentore deve pure promuovere tempestivamente la riparazione o la
sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta
esecuzione.
Il proprietario deve provvedere prontamente a detta riparazione o sostituzione, mediante personale esperto.
Nel caso che il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, e deve, altresì, informare il proprietario e l'Organo di ispezione.