Art.
8 -
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia.
Per
gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi
del presente regolamento, il controllo della conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è
operato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi
ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare
duplicazione dei controlli.
Le
amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti
di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello
Stato.
Quando
gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la
sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Quando
è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza,
pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua
destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle
persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica
dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo
dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento
motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la
Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4,
precisando se il provvedimento è motivato da:
a)
non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 4;
b)
applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1,
ovvero lacuna nelle stesse.
A
seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.