Art.
19 -
Norme finali e transitorie.
Salvo
quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è
consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori
conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Fino
alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza
conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Gli
impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero
della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24
ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002,
il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
a)
dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
b)
da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c)
dall'installatore avente il proprio sistema di qualità
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.1
Copia
della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di
cui al comma 3, lettere b),
c)
e d),
è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale
rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di
primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e
successive modificazioni e integrazioni.
1 Comma così modificato dall’art. 1 D.P.R. 19 ottobre 2000 n. 369 e dall’art. 1 D.P.R. 7 maggio 2002 n. 129.