PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162

Capo II - Art. 11 - Ambito di applicazione.


Capo II



Art. 11 - Ambito di applicazione.


Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.


Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:


a) per miniere e per navi;


b) aventi corsa inferiore a 2 m.;


c) azionati a mano;


d) che non sono installati stabilmente;


e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.