PARTE IV - Impiantistica
Ascensori
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999 N. 162

Capo I - Art. 1 - Ambito di applicazione.


(Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)


Capo I



Art. 1 - Ambito di applicazione.


Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.


Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.


Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:


a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;


b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;


c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;


d) gli elevatori di scenotecnica;


e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;


f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;


g) i treni a cremagliera;


h) gli ascensori da cantiere.